Il Decreto Legislativo numero 81 del 2008 è conosciuto anche come “Testo Unico per la Sicurezza del Lavoro” ed è l’essenza della disciplina che regolamenta. La realizzazione dell’intero testo, me anche abbiamo avuto modo di leggere sul blog dell’avv. Francesco Mollica, è stata lunga e complessa, che ha avuto inizio verso la metà degli anni ‘90, prima di giungere alla sua completezza nel 2008, con modifiche ed integrazioni nel 2009. Tuttavia, per effettuare modifiche all’intero corpus legislativo, il legislatore ha rivisitato il flusso informativo secondo 4 direzioni di intervento: a. Misure generali di tutela. Si tratta di una serie di obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori e alcuni di questi sono indicati all’interno del Codice Civile, precisamente nell’articolo 2087.
Quest’ultimo obbliga ad “adottare nell’esercizio dell’imprese le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Per tutelare i lavoratori diventa obbligatorio mettere in pratica tutti quegli strumenti che rendono sani e sicuri i posti di lavoro, al fine di limitare infortuni, incidenti o malattie professionali. Si tratta, infatti, di quelle malattie che si sviluppano in maniera progressiva, ma lenta e nel tempo, ma diventa palese che, se il lavoratore avesse svolto il suo compito in un luogo più sano e salubre, non le avrebbe mai contratte. Tutte le misure sono finalizzate alla tutela del lavoratore, in relazione alla sua integrità fisica e alla personalità morale; ne esistono di diverse tipologie, a seconda delle caratteristiche del lavoro svolto e dell’esperienza del lavoratore.
Proprio l’articolo 15 del Decreto Legislativo 81/08, ci rammenta Filippa Mollica in un suo articolo, elenca tutte le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, b. Valutazione dei rischi. Tra le misure da adottare, rientra la predisposizione, da parte del datore di lavoro, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR Aziendale), predisponendo la prevenzione dei rischi, eliminando o limitando i rischi al minimo, rispettando i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, sopprimendo eventuali fonti di rischio o pericolo e programmando controlli sanitari sui lavoratori. I lavoratori devono essere informati sui rischi, sulle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, sui segnali di allarme e sicurezza e sulle regole di manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti; c. Sorveglianza sanitaria. Essa è obbligatoria, viene realizzata dal Medico Competente e si inserisce come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, seguendo quanto dal Decreto Legislativo numero 81 del 2008. La sorveglianza sanitaria ha come obiettivo il controllo continuo dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; d. RSPP e RLS, rispettivamente il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta di due figure molto diverse tra loro, che però dipendono dal datore di lavoro, al quale devono riferire criticità, problematiche, idee e suggerimenti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del luogo di lavoro e dei lavoratori. Tuttavia, il Nuovo Testo sulla Sicurezza ha subito modifiche nel corso del tempo, giungendo anche all’abrogazione di alcune normative.